L'angolo del legale
Quando il comportamento del coniuge rende intollerabile la prosecuzione della convivenza o reca grave pregiudizio alla prole (ad esempio infedele, violento, offensivo, minaccioso, fortemente autoritario, ecc.) o semplicemente quando vi è una crisi insanabile del rapporto coniugale, uno o entrambi i coniugi, possono fare ricorso alla separazione.
La separazione legale (per distinguerla dalla dalla separazione "di fatto", irrilevante giuridicamente) può essere: consensuale (quando c'è l'accordo tra i coniugi in ordine ad es. la misura dell'assegno di mantenimento del coniuge economicamente più debole e per i figli, per le modalità di visita dei figli, per l'assegnazione della casa coniugale, ecc.) o giudiziale (quando non c'è l'accordo tra i coniugi o semplicemente uno dei due non intende separarsi).
La separazione giudiziale può essere, quindi, chiesta anche solo da uno dei due coniugi .
A seguito della separazione, il coniuge economicamente più debole avrà diritto ad un assegno mensile per sè e per i suoi figli.
La casa familiare verrà assegnata generalmente al coniuge a cui verranno affidati i figli.
Decorsi 3 anni dalla sentenza di separazione (giudiziale) o dall'omologa (degli accordi di separazione) entrambi, se sono d'accordo, o uno solo dei coniugi se non vi è accordo, possono chiedere il divorzio, ovvero lo scioglimento del matrimonio civile e tutti e due riacquisteranno lo stato libero e potranno contrarre un nuovo matrimonio!
Per separarsi e per divorziare è necessario farsi assistere da un avvocato.
In proposito, coloro che non hanno reddito possono chiedere di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita a spese dello Stato (patrocinio gratuito a spese dello Stato).
A cura dell'Avv. Battaglino Myriam