Condividi con

FacebookMySpaceTwitterGoogle BookmarksLinkedinPinterest

Chi c'è online

Abbiamo 491 visitatori e nessun utente online

L'angolo del legale

IL MOBBING. COMPORTAMENTO OSTILE DEL DATORE DI LAVORO E TUTELA RISARCITORIA.

In tempi recenti la giurisprudenza ha affrontato la questione della tutela del lavoratore in relazione al mobbing. Con il termine “mobbing” si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità. In alcuni casi potrebbe trattarsi di una precisa strategia finalizzata all’estromissione del lavoratore dall’azienda (c.d. bossing). Le caratteristiche del mobbing sono: la pluralità di atti, la volontà del datore di lavoro diretta alla persecuzione ed emarginazione del dipendente e la conseguente lesione arrecata al lavoratore, attuata sul piano professionale o sessuale o morale o psicologico o fisico. La Corte di Cassazione, con la decisione n. 22858 del 9.09.2008, ha ritenuto che il datore di lavoro possa ritenersi responsabile anche quando, pur in assenza di un suo specifico intento lesivo, il comportamento mobizzante sia posto in essere da altro dipendente. Ciò in quanto il datore di lavoro ha il dovere di reprimere, di prevenire e di scoraggiare tali comportamenti nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa. Sul lavoratore grava il solo onere di provare la lesione dell’integrità psico-fisica ed il nesso causale tra l’evento dannoso e l’espletamento della prestazione lavorativa. L’azione si prescrive entro 10 anni, decorrenti dalla manifestazione del danno e non dall’inizio della vessazione.

Avv. Bruno Colavita

Per approfondimenti: colavitabruno@hotmail.com