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L'angolo del legale


Il mio datore di lavoro mi ha insultato pesantemente davanti ad altri colleghi a causa di un errore da me commesso nello svolgimento del lavoro. Un richiamo così forte è consentito dalla Legge?

Il datore di lavoro ha il potere di richiamare il proprio dipendente qualora quest’ultimo, nello svolgimento della prestazione lavorativa, non adempia agli obblighi previsti dal contratto. Se il richiamo, però, eseguito da un superiore nei confronti del dipendente davanti ad altri colleghi, sconfina in un insulto si è in presenza del reato di ingiuria. Tale principio è stato di recente chiarito dalla Suprema Corte, la quale ha accolto il ricorso presentato da un dipendente pesantemente insultato dal proprio datore di lavoro. La vicenda processuale riguarda il preside di un istituto scolastiche che, durante una riunione di docenti, si è rivolto in modo inappropriato ad un dipendente e nel seguente modo: “lei dice solo stronzate”. Il ricorrente osserva che l'offesa ricevuta mantiene un significato offensivo, soprattutto perché pronunciato in presenza di altre persone, rivelando in questo modo l'intenzione di umiliarlo. La Corte di Cassazione, richiamandosi alla sentenza n. 34599 del 3 Settembre del 2008, ha ribadito l'importanza del concetto di onore della persona, che attiene al valore delle sue qualità individuali, e di decoro, che concerne il rispetto o il riguardo di cui ciascun essere umano è comunque degno. Quindi la presenza di colleghi di lavoro, con cui il dipendente si rapporta e confronta quotidianamente, costituisce un aggravante. Soprattutto perché il dipendente è stato leso nel proprio ambiente lavorativo ed umano. Nel caso di specie, inoltre, a peggiorare la situazione è stato anche il ruolo dell’offensore, un preside che si è malamente lasciato andare al cospetto di un collegio di educatori, comprovante per i giudici la volontà di umiliare il lavoratore.
Nel caso del nostro lettore, quindi, sembrerebbe configurarsi il reato di ingiuria, essendo stato quest’ultimo insultato dal proprio datore di lavoro in presenza di altri colleghi e nel proprio ambiente lavorativo.

Avv. Bruno Colavita