L'angolo del legale
Qual è l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli?
Frequente domanda nei casi in cui i coniugi intendono separarsi è: “Qual è l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto per i figli minori e i figli maggiorenni non economicamente indipendenti?”
Innanzitutto va evidenziato che la funzione di tale assegno è quella di garantire delle somme mensili le quali, di regola, sono poste a carico del genitore non collocatario ed in favore del genitore collocatario allo scopo di garantire a quest’ultimo un afflusso costante di denaro in modo tale che possa far fronte, quotidianamente, alle esigenze economiche per l’educazione, l’istruzione e la crescita dei figli non autosufficienti.
Non esiste una legge che stabilisce l’ammontare dell’assegno di mantenimento.
In linea di principio, ciascuno genitore deve provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, ovvero alle proprie possibilità economiche.
Se la separazione è consensuale, i coniugi possono accordarsi liberamente da un minimo €.200,00 mensili ad un massimo deciso di comune accordo dai coniugi la cui congruità sarà comunque valutata dal Giudice nell’interesse del minore.
Qualora, invece, non vi sia accordo tra i coniugi e, quindi, la separazione sarà giudiziale, sarà il Giudice a stabilirlo tenuto conto di indici o parametri ex art.337-ter c.c. ovvero:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Ovvero sarà il Giudice, tenuto conto della situazione in concreto, che il base al suo potere discrezionale a stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento dovuto dal genitore non collocatario.
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